(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                      Compensazione dei crediti 
 
Qualora  una  persona  avente  il  diritto  di  limitare  la  propria
responsabilita',  ai  sensi   delle   disposizioni   della   presente
Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante
dallo stesso evento, i loro rispettivi  crediti  verranno  compensati
tra  loro  e  le   disposizioni   della   presente   Convenzione   si
applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.