(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 2)
                               Art. 2 
 
 
                           Giusto processo 
 
    1. Il processo amministrativo  attua  i  principi  della  parita'
delle parti, del  contraddittorio  e  del  giusto  processo  previsto
dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 
    2.  Il  giudice  amministrativo  e  le  parti  cooperano  per  la
realizzazione della ragionevole durata del processo. 
 
              Allegato 1 
              Nota all'art. 2 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   111   della
          Costituzione: 
              «Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto
          processo regolato dalla legge. 
              Ogni processo  si  svolge  nel  contradditorio  tra  le
          parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo  e
          imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 
              Nel processo penale, la legge assicura che  la  persona
          accusata di un reato sia, nel piu' breve  tempo  possibile,
          informata  riservatamente  della  natura   e   dei   motivi
          dell'accusa elevata a suo  carico;  disponga  del  tempo  e
          delle condizioni necessari per  preparare  la  sua  difesa;
          abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o  di
          far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a  suo
          carico, di ottenere la convocazione e  l'interrogatorio  di
          persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa  e
          l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a  suo  favore;
          sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
          la lingua impiegata nel processo. 
              Il  processo  penale  e'  regolato  dal  principio  del
          contradditorio   nella   formazione   della    prova.    La
          colpevolezza dell'imputato non puo'  essere  provata  sulla
          base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
          sempre  volontariamente  sottratto  all'interrogatorio   da
          parte dell'imputato o del suo difensore. 
              La legge regola i casi la cui  formazione  della  prova
          non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato o
          per accertata impossibilita'  di  natura  oggettiva  o  per
          effetto di provata condotta illecita. 
              Tutti i  provvedimenti  giurisdizionali  devono  essere
          motivati. 
              Contro le  sentenze  e  contro  i  provvedimenti  sulla
          liberta'    personale,     pronunciati     dagli     organi
          giurisdizionali ordinari  o  speciali,  e'  sempre  ammesso
          ricorso in Cassazione per  violazione  di  legge.  Si  puo'
          derogare  a  tale  norma  soltanto  per  le  sentenze   dei
          Tribunali militari in tempo di guerra. 
              Contro le decisioni del  Consiglio  di  Stato  e  della
          Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso  per  i
          soli motivi inerenti alla giurisdizione».