(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 3)
                               Art. 3 
 
 
           Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 
 
    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 
    2. Il giudice e le parti redigono gli atti in  maniera  chiara  e
sintetica.