(Convenzione-art. 1)
 
Traduzione non ufficiale 
 
 
 
                CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE- 
                        STRASBURGO, 27.1.1999 
 
 
 
Preambolo 
 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri  Stati  firmatari
della presente Convenzione, 
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una
piu' stretta unione fra i suoi membri; 
Riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri
Stati firmatari della presente Convenzione; 
Convinti della necessita' di  perseguire  a  titolo  prioritario  una
politica penale comune volta  a  proteggere  la  societa'  contro  la
corruzione, mediante anche l'adozione di un' adeguata legislazione  e
di adeguate misure preventive; 
Sottolineando che la  corruzione  rappresenta  una  minaccia  per  la
preminenza del diritto, la democrazia ed  i  diritti  dell'uomo,  che
mina  i  principi  di  corretta  amministrazione,  di  equita'  e  di
giustizia sociale, distorce  la  concorrenza,  ostacola  lo  sviluppo
economico, e mette a  repentaglio  la  stabilita'  delle  istituzioni
democratiche e le fondamenta morali della societa'; 
Convinti che per essere  efficace,  la  lotta  contro  la  corruzione
richiede  una  collaborazione  internazionale  in   materia   penale,
intensificata, rapida ed adeguata; 
Rallegrandosi per i recenti sviluppi che contribuiscono a  migliorare
la consapevolezza e la cooperazione a  livello  internazionale  nella
lotta contro la corruzione, ivi comprese  le  azioni  condotte  dalle
Nazioni  Unite,   dalla   Banca   mondiale,   dal   Fondo   monetario
internazionale,   dall'Organizzazione   mondiale    del    Commercio,
dall'Organizzazione degli Stati americani,  dall'OCSE  e  dall'Unione
europea; 
Per quanto riguarda il Programma  di  azione  contro  la  corruzione,
adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in novembre
1996, a  seguito  delle  raccomandazioni  della  19°  Conferenza  dei
ministri europei della giustizia (Valletta , 1994); 
Rammentando   in   questo   contesto   quanto   sia   importante   la
partecipazione degli Stati non membri alle  attivita'  del  Consiglio
d'Europa contro la corruzione, e rallegrandosi per il  loro  prezioso
contributo alla messa in opera del  Programma  di  azione  contro  la
corruzione; 
Ricordando inoltre che la Risoluzione  n°  1  adottata  dai  Ministri
europei della giustizia  nella  loro  21°  Conferenza  (Praga,  1997)
invoca una rapida messa in opera del Programma di  azione  contro  la
corruzione e raccomanda in modo  particolare  l'elaborazione  di  una
convenzione  penale  sulla  corruzione,  prevedendo  l'incriminazione
coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione  rafforzata  nei
procedimenti giudiziari contro tali reati ed un efficace  sistema  di
vigilanza aperto agli Stati membri ed agli Stati non membri a livello
di parita'; 
Tenendo a mente che i capi  di  Stato  e  di  governo  del  Consiglio
d'Europa hanno deciso, in occasione del loro Secondo Vertice svoltosi
a Strasburgo il 10 ed 11 ottobre 1997, di  reperire  risposte  comuni
nei confronti delle sfide poste dall'estensione della corruzione; che
hanno adottato un Piano di azione volto a promuovere la  cooperazione
nella lotta contro la corruzione, anche nelle sue collusioni  con  la
criminalita' organizzata ed il riciclaggio del denaro,  che  incarica
il Comitato dei Ministri di concludere con sollecitudine i lavori per
l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in  conformita'
al Programma di azione contro la corruzione; 
Considerando inoltre che  la  Risoluzione  (97)  24  relativa  ai  20
Principi Guida per la lotta  contro  la  corruzione,  adottata  il  6
novembre 1997 dal Comitato dei  Ministri  nella  sua  101°  sessione,
sottolinea l'esigenza di  concludere  rapidamente  l'elaborazione  di
strumenti giuridici internazionali, in esecuzione  del  Programma  di
azione contro la corruzione; 
Tenuto conto dell'adozione  nella  102°  sessione  del  Comitato  dei
Ministri,  il  4  maggio  1998,  della  Risoluzione  (98)  7  recante
autorizzazione a creare l'Accordo parziale allargato sulla formazione
del « Gruppo di Stati contro la corruzione  -GRECO  »  finalizzato  a
potenziare  la  capacita'  dei  suoi  membri  di  lottare  contro  la
corruzione, vigilando sull'attuazione  dei  loro  impegni  in  questo
campo, 
 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
 
                      Articolo 1- Terminologia 
 
Ai fini della presente Convenzione : 
a.  l'espressione  «  agente  pubblico  »  s'intende  riferita   alla
definizione di « funzionario », « pubblico ufficiale», « sindaco»,  «
ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello  Stato  in  cui  la
persona in oggetto esercita tale funzione e cosi' come  e'  applicata
nel suo diritto penale; 
b. il termine « giudice » utilizzato nel capoverso a  di  cui  sopra,
comprende i membri del Pubblico Ministero e le persone che esercitano
funzioni giudiziarie; 
c. nel caso di azioni giudiziarie implicanti un agente pubblico di un
altro Stato,  lo  Stato  che  esercita  l'azione  puo'  applicare  la
definizione di agente pubblico solo in quanto  detta  definizione  e'
compatibile con il suo diritto nazionale; 
d. per «persona giuridica »  s'intende  qualsiasi  ente  avente  tale
statuto ai sensi del diritto nazionale  applicabile,  eccettuati  gli
Stati o altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative  di
potenza pubblica e le organizzazioni internazionali pubbliche.