TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,
fatto a New York il 18 dicembre 2002
Preambolo
Gli Stati Parti al presente Protocollo
Riaffermando che la tortura e le altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono gravi
violazioni dei diritti umani,
Convinti che ulteriori misure sono necessarie allo scopo di
raggiungere le finalita' della Convenzione contro la tortura e le
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora
innanzi: "la Convenzione") e rafforzare la protezione delle persone
private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano
ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli atti
di tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto alla sua
giurisdizione,
Riconoscendo che gli Stati hanno la principale responsabilita'
per l'attuazione di detti articoli e che il rafforzamento della
protezione delle persone private della liberta' e per il pieno
rispetto dei loro diritti umani e' responsabilita' comune di tutti i
membri e che gli organismi internazionali di attuazione sono
complementari e di sostegno rispetto alle misure prese a livello
nazionale,
Ricordando che l'effettiva prevenzione della tortura e delle
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede
misure nel campo dell'educazione e una combinazione di vari
provvedimenti in ambito legislativo, amministrativo, giudiziario
ecc.,
Ricordando altresi' che la Conferenza mondiale sui diritti umani
ha dichiarato con forza che le iniziative volte a sradicare la
tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla
prevenzione e che la stessa Conferenza ha rivolto un appello per
l'adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di
istituire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di
detenzione,
Convinti che la protezione contro la tortura e le altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della
liberta' puo' essere rafforzata da mezzi non giudiziari di carattere
preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Lo scopo del presente Protocollo e' l'istituzione di un sistema
di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e
internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della
liberta', al fine di prevenire la tortura e le altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.