Articolo 2.
l. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura
e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora
innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in seno al Comitato
contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente
Protocollo.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attivita' nel
quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai
principi in essa contenuti, nonche' dalle norme delle Nazioni Unite
concernenti il trattamento delle persone private della liberta'.
3. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' guidato altresi' dai
principi di riservatezza, imparzialita', non selettivita',
universalita' e obiettivita'.
4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano
per l'attuazione del presente Protocollo.