Articolo 4.
1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo,
autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti
artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il
suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private
della liberta', in virtu' di un ordine dell'autorita' pubblica oppure
nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o
l'acquiescenza di una pubblica autorita' (d'ora innanzi: "luoghi di
detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare,
laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la
tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della liberta'
si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione
di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito
lasciare volontariamente, su ordine di un'autorita' giudiziaria,
amministrativa o di altro tipo.