Art. 11. RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Con l'applicazione del presente accordo la nuova retribuzione dei lavoratori dovra' risaltare composta dei seguenti elementi: 1) il minimo di paga base di cui all'articolo 3; 2) l'indennita' di contingenza di cui all'articolo 14; 3) l'eventuale terzo elemento. A tal fine tutti gli elementi di ammontare determinato, che costituiscono la retribuzione globale (minimi di paga base, indennita' di presenza, di carovita, contingenze e quelle corresponsioni collettivamente con esse di fatto o per effetto di contratto anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori), si considerano costituiti in un unico complesso, dal quale saranno ricavati nuovi minimi di paga base e la nuova contingenza base; l'eventuale eccedenza della retribuzione globale costituira' un residuo che si conviene di denominare "terzo elemento". La quota di terzo elemento, la quale derivi da eccedenze di retribuzioni risultanti da accordi collettivi intervenuti tra le associazioni sindacali tra le aziende e le Commissioni dei lavoratori, si considera come terzo elemento minimo collettivo da valere come tale anche nei confronti dei lavoratori di nuova assunzione. Sono escluse dal complesso della retribuzione, dal quale verranno ricavati i tre elementi di cui sopra, tutte le indennita' che abbiano carattere specifico (indennita' di sottosuolo, indennita' per l'uso di mezzi di trasporto, di zona malarica, di alta montagna, di vestiario per specifiche necessita' di lavoro, di mancata mensa e simili). Per quanto riguarda le condizioni individuali di fatto e la disciplina delle percentuali di cottimo si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 2 e 9 del presente accordo.