(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 11)
                              Art. 11. 
          RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE 

 
  Con l'applicazione del presente accordo la nuova  retribuzione  dei
lavoratori dovra' risaltare composta dei seguenti elementi: 
    1) il minimo di paga base di cui all'articolo 3; 
    2) l'indennita' di contingenza di cui all'articolo 14; 
    3) l'eventuale terzo elemento. 
  A tal  fine  tutti  gli  elementi  di  ammontare  determinato,  che
costituiscono  la  retribuzione  globale  (minimi   di   paga   base,
indennita'  di  presenza,   di   carovita,   contingenze   e   quelle
corresponsioni collettivamente con esse di fatto  o  per  effetto  di
contratto anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi  di
lavoratori), si considerano costituiti in  un  unico  complesso,  dal
quale  saranno  ricavati  nuovi  minimi  di  paga  base  e  la  nuova
contingenza base; l'eventuale eccedenza  della  retribuzione  globale
costituira'  un  residuo  che  si  conviene  di   denominare   "terzo
elemento". 
  La quota di  terzo  elemento,  la  quale  derivi  da  eccedenze  di
retribuzioni risultanti da  accordi  collettivi  intervenuti  tra  le
associazioni  sindacali  tra  le  aziende  e   le   Commissioni   dei
lavoratori, si considera come terzo  elemento  minimo  collettivo  da
valere  come  tale  anche  nei  confronti  dei  lavoratori  di  nuova
assunzione. 
  Sono escluse dal complesso della retribuzione, dal  quale  verranno
ricavati i tre elementi di cui sopra, tutte le indennita' che abbiano
carattere specifico (indennita' di sottosuolo, indennita'  per  l'uso
di mezzi di  trasporto,  di  zona  malarica,  di  alta  montagna,  di
vestiario per specifiche necessita' di lavoro,  di  mancata  mensa  e
simili). 
  Per quanto  riguarda  le  condizioni  individuali  di  fatto  e  la
disciplina  delle  percentuali  di   cottimo   si   fa   riferimento,
rispettivamente, agli articoli 2 e 9 del presente accordo.