(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 13)
                              Art. 13. 
                   VARIAZIONI DEI "TERZO ELEMENTO" 

 
  In caso di variazione in aumento o in riduzione della  contingenza,
il "terzo elemento" sara' variato con i criteri e nelle misure di cui
appresso: 
a) in caso di variazione della contingenza in aumento: 
  Qualora il "terzo elemento" non sia  superiore  a  lire  50,  sara'
trasferita, dal terzo elemento alla contingenza una quota pari al  10
per cento di detto aumento. Se il "terzo elemento" e' compreso tra le
lire 50 e le lire 75, tra le lire 75 e le lire 100, e superiore  alle
lire  100,  la  predetta  percentuale  del  10   per   cento   sara',
rispettivamente, aumentata al 15 per cento, al 20 per cento, e al  30
per cento. 
  Esempio: contingenza precedente lire 100, "terzo elemento" lire 20.
Se la nuova, contingenza risultera' aumentabile di lire 10, la nuova. 
contingenza, risultera' di lire 110 ed il  nuovo  terzo  elemento  di
lire 19 (riduzione del 10 per cento su lire 10); 
b) in caso di variazione della contingenza in riduzione: 
  Qualora  il  "terzo  elemento"  non  sia  superiore   a   lire   20
giornaliere, oltre  alla  riduzione  della  contingenza,  esso  sara'
ridotto in una, cifra pari al 20 per cento della cifra  di  riduzione
della contingenza; qualora il "terzo elemento" sia  compreso  tra  18
lire 20 e le 40, la predetta. percentuale del 20 per cento e' elevata
al 30 per cento; se il "terzo elemento" e' superiore alle lire 40, la
percentuale di riduzione del "terzo elemento" sara' pari  al  40  per
cento. 
  Esempio: contingenza, precedente lire 100, terzo elemento lire  21.
Se la  contingenza  risultera'  riducibile  di  lire  10,  la  nuova.
contingenza sara' di lire 90 ed il nuovo terzo elemento  di  lire  18
(riduzione 20 per cento su lire 10). 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).