Art. 13. VARIAZIONI DEI "TERZO ELEMENTO" In caso di variazione in aumento o in riduzione della contingenza, il "terzo elemento" sara' variato con i criteri e nelle misure di cui appresso: a) in caso di variazione della contingenza in aumento: Qualora il "terzo elemento" non sia superiore a lire 50, sara' trasferita, dal terzo elemento alla contingenza una quota pari al 10 per cento di detto aumento. Se il "terzo elemento" e' compreso tra le lire 50 e le lire 75, tra le lire 75 e le lire 100, e superiore alle lire 100, la predetta percentuale del 10 per cento sara', rispettivamente, aumentata al 15 per cento, al 20 per cento, e al 30 per cento. Esempio: contingenza precedente lire 100, "terzo elemento" lire 20. Se la nuova, contingenza risultera' aumentabile di lire 10, la nuova. contingenza, risultera' di lire 110 ed il nuovo terzo elemento di lire 19 (riduzione del 10 per cento su lire 10); b) in caso di variazione della contingenza in riduzione: Qualora il "terzo elemento" non sia superiore a lire 20 giornaliere, oltre alla riduzione della contingenza, esso sara' ridotto in una, cifra pari al 20 per cento della cifra di riduzione della contingenza; qualora il "terzo elemento" sia compreso tra 18 lire 20 e le 40, la predetta. percentuale del 20 per cento e' elevata al 30 per cento; se il "terzo elemento" e' superiore alle lire 40, la percentuale di riduzione del "terzo elemento" sara' pari al 40 per cento. Esempio: contingenza, precedente lire 100, terzo elemento lire 21. Se la contingenza risultera' riducibile di lire 10, la nuova. contingenza sara' di lire 90 ed il nuovo terzo elemento di lire 18 (riduzione 20 per cento su lire 10). (Vedasi chiarimento a verbale).