Art. 15. NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE I numeri indici di cui sopra saranno determinati le base alle modalita' tecniche di cui al citato allegate I, prendendosi per indice pari al 100 per cento quello al 1 gennaio 1940, riferito al. costo medio nel bilancio familiare - quale definito nell'allegato predetto - nel mese di dicembre 1945. Il numero indice al 1 luglio 1946 sara' analogamente rilevato in base ai valori per il periodo 16 marzo-15 giugno 1946. Il numero indice al 1 ottobre sara' rilevato in base ai dati medi del periodo 16 giugno 1946-15 settembre 1946 e cosi' di seguito. Il numero indice sara' unico per l'intero ambito di ciascuna provincia, e sara' calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorita' in materia statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato I.