(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 15)
                              Art. 15. 
               NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE 

 
  I numeri indici di cui  sopra  saranno  determinati  le  base  alle
modalita' tecniche di cui  al  citato  allegate  I,  prendendosi  per
indice pari al 100 per cento quello al 1 gennaio 1940,  riferito  al.
costo medio nel bilancio familiare  -  quale  definito  nell'allegato
predetto - nel mese di dicembre 1945. 
  Il numero indice al 1 luglio 1946 sara'  analogamente  rilevato  in
base ai valori per il periodo 16  marzo-15  giugno  1946.  Il  numero
indice al 1 ottobre sara' rilevato in base ai dati medi  del  periodo
16 giugno 1946-15 settembre 1946 e cosi' di seguito. 
  Il numero indice  sara'  unico  per  l'intero  ambito  di  ciascuna
provincia, e sara' calcolato a cura  di  una  Commissione  paritetica
composta di due rappresentanti per ciascuna  parte  e  presieduta  da
persona di riconosciuta autorita' in materia statistica e secondo  le
norme di carattere generale stabilite nell'allegato I.