Art. 16. APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da corrispondersi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di: per i lavoratori di eta' superiore agli anni 20, coefficiente 2; per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20, coefficiente 1,75. Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sara' variata rispettivamente dei 2 per cento e 1,75 per cento indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati. Le variazioni saranno calcolate sulle contingenze basi.