(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 16)
                              Art. 16. 
             APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI 
          DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA 

 
  Le variazioni percentuali del numero  indice  saranno  tradotte  in
variazioni  percentuali   dell'indennita'   di   contingenza   (cioe'
dell'importo  da  corrispondersi  per  tale  titolo  al   lavoratore)
moltiplicando  le  variazioni  per   coefficienti   convenzionalmente
stabiliti di: 
    per i lavoratori di eta' superiore agli anni 20, coefficiente 2; 
    per le lavoratrici di  eta'  superiore  agli  anni  20  e  per  i
lavoratori  d'ambo  i  sessi  di  eta'  inferiore   agli   anni   20,
coefficiente 1,75. 
  Conseguentemente ad una variazione  dell'1  per  cento  del  numero
indice sara' variata rispettivamente dei 2 per cento e 1,75 per cento
indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori  appartenenti  ai
raggruppamenti qui sopra specificati. 
  Le variazioni saranno calcolate sulle contingenze basi.