Art. 17. SCATTO DELLA CONTINGENZA DAL 1 aprile 1944 La variazione della indennita' di contingeura dal 1 aprile al 30 giugno viene stabilita convenzionalmente, in una percentuale di aumento del 14% sulla contingenza base fissata in ciascuna zona territoriale a termine dell'articolo 14. Tale variazione sara' in via eccezionale applicata anche per i giorni intercorrenti tra il 1 aprile e la data di entrata in vigore del contratto (25 marzo) e non dara' luogo all'assorbimento parziale dell'eventuale terzo elemento, previsto dalla lettera a) dell'articolo 13. (Vedasi chiarimento a verbale).