(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 17)
                              Art. 17. 
             SCATTO DELLA CONTINGENZA DAL 1 aprile 1944 

 
  La variazione della indennita' di contingeura dal 1  aprile  al  30
giugno viene  stabilita  convenzionalmente,  in  una  percentuale  di
aumento del 14% sulla  contingenza  base  fissata  in  ciascuna  zona
territoriale a termine dell'articolo 14. 
  Tale variazione sara' in via  eccezionale  applicata  anche  per  i
giorni intercorrenti tra il 1 aprile e la data di entrata  in  vigore
del contratto (25 marzo) e non dara' luogo all'assorbimento  parziale
dell'eventuale   terzo   elemento,   previsto   dalla   lettera    a)
dell'articolo 13. 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).