(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 18)
                              Art. 18. 
                 QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA 

 
  Tenuto conto deli inconvenienti ai quali ha  dato  luogo  la  forma
attuale di corresponsione delle quote suppletive per capi famiglia  e
familiari a carico nelle province del Nord, le parti  riconoscono  la
necessita' della loro sollecita trasformazione attraverso il  vigente
congegno degli assegni familiari ed in tal  senso  si  propongono  di
intevenire presso i competenti organi di governo. 
  Le parti sono d'accordo  Che  la  nuova  disciplina  degli  assegni
familiari debba essere uniforme per tutto  il  territorio  nazionale;
nel frattempo anche  per  le  province  centro-meridionali  le  quote
suppletive forfettarie per carichi di  famiglia  che  siano  in  atto
corrisposto  saranno  tenute  distinte  dagli  altri  elementi  della
retribuzione, in attesa di essere sostituite  dalla  revisione  degli
assegni familiari. 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).