Art. 18. QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA Tenuto conto deli inconvenienti ai quali ha dato luogo la forma attuale di corresponsione delle quote suppletive per capi famiglia e familiari a carico nelle province del Nord, le parti riconoscono la necessita' della loro sollecita trasformazione attraverso il vigente congegno degli assegni familiari ed in tal senso si propongono di intevenire presso i competenti organi di governo. Le parti sono d'accordo Che la nuova disciplina degli assegni familiari debba essere uniforme per tutto il territorio nazionale; nel frattempo anche per le province centro-meridionali le quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia che siano in atto corrisposto saranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di essere sostituite dalla revisione degli assegni familiari. (Vedasi chiarimento a verbale).