Art. 19. FRAZIONABILITA' DELLA CONTINGENZA E DEL TERZO ELEMENTO La indennita' di contingenza e l'eventuale "terzo elemento" si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad 8 ore od al maggiore orario contriattuale, proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuino lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.). Per ogni ora di lavoro straordinario sara' aggiunta alla paga base, maggiorata delle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennita' di contingenza e dell'eventuale terzo elemento. Restano salve, limitatamente alla nuova contingenza, le condizioni di miglior favore nei casi in cui la contingenza o indennita' sostituitive non siano attualmente frazionabili. Le associazioni territoriali competenti prenderanno in esame la situazione in cui la frazionabilita' e' applicata solo per una parte della indennita' di carovita o contingenza.