(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 19)
                              Art. 19. 
       FRAZIONABILITA' DELLA CONTINGENZA E DEL TERZO ELEMENTO 

 
  La indennita' di contingenza  e  l'eventuale  "terzo  elemento"  si
intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto  ad  un
orario giornaliero ragguagliato  ad  8  ore  od  al  maggiore  orario
contriattuale, proprio di particolari  categorie  di  lavoratori  che
effettuino  lavoro  discontinuo  o  di  semplice  attesa  o  custodia
(guardiani, custodi, autisti, ecc.). 
  Per ogni ora di lavoro straordinario sara' aggiunta alla paga base,
maggiorata delle percentuali contrattuali,  una  quota  oraria  della
indennita' di contingenza e dell'eventuale terzo elemento. 
  Restano salve, limitatamente alla nuova contingenza, le  condizioni
di miglior favore  nei  casi  in  cui  la  contingenza  o  indennita'
sostituitive non siano attualmente frazionabili. 
  Le associazioni territoriali competenti  prenderanno  in  esame  la
situazione in cui la frazionabilita' e' applicata solo per una  parte
della indennita' di carovita o contingenza.