(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 20)
                              Art. 20. 
                           AUMENTO MINIMO 

 
  Agli  operai  che,  per  effetto  dell'applicazione  del   presente
contratto, non conseguano un aumento della  retribuzione  globale  di
almeno il 4 per cento della  retribuzione  stessa,  sara'  assicurata
detta percentuale minima, in aggiunta alla  retribuzione  individuale
di fatto. 
  Il relativo importo verra' a costituire il terzo  elemento  di  cui
all'articolo 11 o si aggiungera' a quello esistente. 
  L'aumento di cui al primo comma assorbe, fino alla sua concorrenza,
i miglioramenti economici concessi agli operai successivamente  al  1
febbraio con espressa clausola del  loro  assorbimento  nel  caso  di
futuri aumenti derivanti da accordi di carattere generale. 
  Sono esclusi dal beneficio di cui al comma primo gli operai, la cui
retribuzione globale di fatto sia gia' superiore di  almeno  lire  70
per gli uomini adulti, lire 50 per le donne e lire 35  per  i  minori
rispetto  ai  minimi  di  retribuzione  complessiva  (paga   base   e
contingenza) previsti dal presente contratto. 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).