(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 21)
                              Art. 21. 
        COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO 

 
  a) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale
di cui all'accordo presente, conservera'  ai  singoli  lavoratori  le
eventuali  migliori  condizioni  gia'  concesse  individualmente  per
riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi,
in cifra assoluta, gia' concesse individualmente,  saranno  mantenute
integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per  gli  uomini,
di lire 1,50 per le donne di eta' superiore agli anni 18 e di lire  1
per le (donne di eta' inferiore ai 18  anni  e  gli  uomini  di  eta'
inferiore ai 16 anni. 
  L'eccedenza sara' mantenuta per il 50 per cento dalla stessa ed  il
residuo ove non sia assorbito da aumento  della  paga  base  o  della
contingenza, verra' attribuito al terzo elemento. 
  b) Nella prima applicazione del presente accordo  ai  lavoratori  a
cottimo che realizzino  utili  di  cottimo  superiori  ai  precedenti
minimi  contrattuali  di  cottimo,  dovra'   essere   consentito   di
conseguire, nei confronti degli operai  lavoranti  ad  economia,  uni
miglioramento pari alla differenza in  cifra  fra  i  detti  maggiori
utili ed il precedente minimo contrattuale di cottimo. Tuttavia  tale
miglioramento da concedersi in aggiunta allo utile  di  cottimo,  non
potra', in ogni caso superare la percentuale del 15 per  cento  delle
nuove pagle basi e sempre che tale percentuale non risulti  superiore
all'aumento delle paglie basi. 
  Detto miglioramento sara' concesso, come supplemento agli utili  di
cottimo attuali, allorquando sia mantenuta la produzione precedente e
sino a quando non saranno rivedute le tariffe di cottimo: mentre, nel
caso in cui la produzione unitaria del cottimista dovesse subire  una
diminuzione, il sopraddetto massimo del 15 per cento sara' ridotto in
misura proporzionale alla diminuita produzione. 
  Si intende che, se i guadagni di cottimo attuali  gia  superano  il
coacervo dei nuovi elementi della retribuzione, ai guadagni stessi va
aggiunto il miglioramento di cui innanzi, sempre che sia  intervenuto
un aumento corrispondente per i lavoranti ad economia. 

 
                               ESEMPI 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
  c) I nuovi minimi di paga sono comprensivi delle maggiorazioni  del
2 per cento di cui all'articolo 10 del decreto-legge  luogotenenziale
12 ottobre 1944, n. 384 e delle indennita' di  cui  al  decreto-legge
luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 308.