Art. 21. COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO a) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conservera' ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifra assoluta, gia' concesse individualmente, saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini, di lire 1,50 per le donne di eta' superiore agli anni 18 e di lire 1 per le (donne di eta' inferiore ai 18 anni e gli uomini di eta' inferiore ai 16 anni. L'eccedenza sara' mantenuta per il 50 per cento dalla stessa ed il residuo ove non sia assorbito da aumento della paga base o della contingenza, verra' attribuito al terzo elemento. b) Nella prima applicazione del presente accordo ai lavoratori a cottimo che realizzino utili di cottimo superiori ai precedenti minimi contrattuali di cottimo, dovra' essere consentito di conseguire, nei confronti degli operai lavoranti ad economia, uni miglioramento pari alla differenza in cifra fra i detti maggiori utili ed il precedente minimo contrattuale di cottimo. Tuttavia tale miglioramento da concedersi in aggiunta allo utile di cottimo, non potra', in ogni caso superare la percentuale del 15 per cento delle nuove pagle basi e sempre che tale percentuale non risulti superiore all'aumento delle paglie basi. Detto miglioramento sara' concesso, come supplemento agli utili di cottimo attuali, allorquando sia mantenuta la produzione precedente e sino a quando non saranno rivedute le tariffe di cottimo: mentre, nel caso in cui la produzione unitaria del cottimista dovesse subire una diminuzione, il sopraddetto massimo del 15 per cento sara' ridotto in misura proporzionale alla diminuita produzione. Si intende che, se i guadagni di cottimo attuali gia superano il coacervo dei nuovi elementi della retribuzione, ai guadagni stessi va aggiunto il miglioramento di cui innanzi, sempre che sia intervenuto un aumento corrispondente per i lavoranti ad economia. ESEMPI Parte di provvedimento in formato grafico c) I nuovi minimi di paga sono comprensivi delle maggiorazioni del 2 per cento di cui all'articolo 10 del decreto-legge luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 384 e delle indennita' di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 308.