(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 22)
                              Art. 22. 
                         DECORRENZA E DURATA 

 
  Le norme di cui al presente titolo hanno decorrenza dal 25 marzo  e
resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituite dai singoli
contratti nazionali di categoria.