Art. 4. TRATTAMENTO SALARIALE INDUSTRIE TESSILI Per quanto riguarda la tabella per l'industria tessile si fa riferimento all'accordo stipulato tra le due Confederazioni in data 12 maggio 1946 e che viene riprodotto in allegato (all. III). Nelle province, nelle quali dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedano diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno la opportunita', o non, di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono pero' oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.