(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 4)
                               Art. 4. 
               TRATTAMENTO SALARIALE INDUSTRIE TESSILI 

 
  Per quanto riguarda  la  tabella  per  l'industria  tessile  si  fa
riferimento all'accordo stipulato tra le due Confederazioni  in  data
12 maggio 1946 e che viene riprodotto in allegato (all. III). 
  Nelle  province,  nelle  quali  dopo  la  liberazione  siano  stati
stipulati accordi salariali che prevedano  diminuzioni  di  paga  nei
comuni  non  capoluoghi  di  provincia,  le   organizzazioni   locali
esamineranno la opportunita', o non, di stabilire  per  le  fabbriche
tessili dei comuni stessi  eventuali  riduzioni  salariali,  che  non
debbono pero' oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di  paga
fissati nel presente accordo, fermo restando  il  minimo  fissato  di
lire 14 per i manovali.