Art. 5. DONNE E MINORI I minimi di paga per le donne di eta' superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo: dell'operaio qualificato per la 1ª categoria; del manovale specializzato per la 2ª categoria; del manovale comune per la 3ª categoria, con la riduzione del 30 per cento per tutti i gruppi merceolgici (A, B, C) ferme restando le percentuali piu' favorevoli normalmente stabilite. I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati. con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti: manovali specializzati dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . 10% manovali specializzati dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . 30% manovali comuni dai 18 ari 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 10% manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 30% Per la determinazione del minimo di paga, da valere per le donne di eta' tra i 16 e i 18 anni, e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni, si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti. Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si fara' riferimento: per le donne tra i 16 ed i 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni, alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni; per le donne oltre i 18 anni ed i manovali specializzati e comuni tra i 16 ed i 18 anni le aliquote di scarto superiori ai 30 per cento di cui al primo comma del presente articolo, nelle localita' dove attualmente esistono, saranno ridotte del 60 per cento. In ogni modo lo scarto risultante non potra' essere superiore al 40 per cento; per i manovali specializzati e comuni tra i 18 e i 20 anni, non si applichera' lo scarto ove questo non esista attualmente; nei caso In cui esista, detto scarto sara' mantenuto nella. misura esistente, col massimo del 10 per cento. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori, che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga, contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.