(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 5)
                               Art. 5. 
                           DONNE E MINORI 

 
  I minimi di paga per le donne di eta' superiore  ai  18  anni  sono
fissati con riferimento al minimo: 
    dell'operaio qualificato per la 1ª categoria; 
    del manovale specializzato per la 2ª categoria; 
    del manovale comune per la 3ª categoria, con la riduzione del  30
per cento per tutti i gruppi merceolgici (A, B, C) ferme restando  le
percentuali piu' favorevoli normalmente stabilite. 
  I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli  anni  20  sono
fissati.  con  le  seguenti  riduzioni  percentuali   rispetto   alle
corrispondenti categorie di operai adulti: 

 
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . 10%
manovali specializzati dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . 30%
manovali comuni dai 18 ari 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 10%
manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 

 
  Per la determinazione del minimo di paga, da valere per le donne di
eta' tra i 16 e i 18 anni, e per i giovani d'ambo i  sessi  inferiori
ai 16 anni, si applicheranno  gli  stessi  criteri  fissati  per  gli
apprendisti. 
  Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si  fara'
riferimento: 
    per le donne tra i 16 ed i 18 anni e per le ragazze inferiori  ai
16 anni, alle categorie 2ª e 3ª; 
    per i giovani inferiori  ai  16  anni,  alla  categoria  manovali
comuni; 
    per le donne oltre i 18 anni ed i manovali specializzati e comuni
tra i 16 ed i 18 anni le aliquote di scarto superiori ai 30 per cento
di cui al primo comma del presente  articolo,  nelle  localita'  dove
attualmente esistono, saranno ridotte del 60 per cento. In ogni  modo
lo scarto risultante non potra' essere superiore al 40 per cento; 
    per i manovali specializzati e comuni tra i 18 e i 20  anni,  non
si applichera' lo scarto ove questo non esista attualmente; nei  caso
In cui esista, detto scarto sara' mantenuto nella. misura  esistente,
col massimo del 10 per cento. 
  Qualora  le  donne  vengano  destinate  a  compiere   lavori,   che
tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a  parita'  di
condizioni di lavoro e  di  rendimento  qualitativo  e  quantitativo,
sara' corrisposta la paga, contrattuale prevista per l'uomo. 
  Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera'
soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.