Art. 7. LAVORI DISCONTINUI L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non puo' superare le 10 ore giornaliere. Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliate a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariate, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga orarla ridotta del 37 per cento. Il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensate in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario. (Vedasi chiarimento a verbale).