(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 7)
                               Art. 7. 
                         LAVORI DISCONTINUI 

 
  L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui  o
di  semplice  attesa  o  custodia  non  puo'  superare  le   10   ore
giornaliere. 
  Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga  ragguagliate
a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariate,  la
nona e la decima ora saranno retribuite con la  paga  orarla  ridotta
del 37 per cento. 
  Il lavoro prestato oltre la decima ora  sara'  compensate  in  base
alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario. 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).