Art. 8. COTTIMI Alle scopo di consentire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che pussano intervenire tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali, nei periodi normali di paga di cui ai secondo comma, ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo. (Vedasi chiarimento a verbale).