(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 8)
                               Art. 8. 
                               COTTIMI 

 
  Alle scopo di consentire l'incremento della produzione  e'  ammesso
il lavoro a cottimo,  sia  collettivo  che  individuale,  secondo  le
possibilita'  tecniche  e  gli  accordi  intervenuti  o  che  pussano
intervenire tra le parti direttamente interessate. 
  Il guadagno minimo del complesso dei  lavoranti  a  cottimo  in  un
medesimo reparto, nei periodi  normalmente  considerati,  non  dovra'
risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui  al
presente accordo. 
  Nel caso in cui un operaio,  lavorando  a  cottimo,  non  riesca  a
conseguire il minimo  previsto  dal  precedente  comma,  per  ragioni
indipendenti dalla sua capacita'  e  volonta',  la  retribuzione  gli
verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. 
  Per i cottimi di lunga durata  il  conteggio  del  guadagno  verra'
fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti
uguali, nei periodi normali di paga di cui ai secondo  comma,  ed  al
lavoratore saranno concessi  acconti  sul  presumibile  guadagno  non
inferiori alla paga  base  maggiorata  dalla  percentuale  minima  di
cottimo. 
  Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad  economia,
non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo. 

 
  (Vedasi chiarimento a verbale).