(Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 9)
                               Art. 9. 
              ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COTTIMO 

 
  Le percentuali minime contrattuali di cottimno, che, nei precedenti
contratti siano previste in misura superiore al 10 per cento, saranno
trasformate in nuove percentuali tali che, applicate alla nuova  paga
base, consentano un guadagno contrattuale di cottimo, non inferiore a
quello precedente. 
  Nei casi in cui le percentuali minime  di  cottimo,  contenuto  nei
contratti  collettivi  precedenti  alla  liberazione,   siano   state
maggiorate od estese anche a reparti non a cottimo, tenuto conto  che
cio'  e'  normalmente   avvenuto   per   consentire   aumenti   nelle
retribuzioni  complessive,  gli   importi   corrispondenti   a   tali
maggiorazioni saranno considerati come elementi  di  retribuzione  da
conglobarsi ai fini dlla successiva attribuzione  ai  nuovi  elementi
(paga base, contingenza e terzo elemento).