(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  Non potranno essere imposti ai cittadini di  ciascuna  delle  parti
contraenti ne' cauzione, ne' deposito sotto qualsiasi  denominazione,
in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia  della  mancanza
di domicilio o residenza nel paese. 
  Il comma precedente si applica, salvo  le  disposizioni  di  ordine
pubblico del  paese  in  cui  l'azione  e  introdotta,  alle  persone
giuridiche costituite o autorizzate secondo le leggi di una delle due
parti contraenti.