(Convenzione - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
     N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati 
 
           CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI 
 
  Gli Stati parti della presente convenzione, 
  Considerando l'importanza fondamentale dei  trattati  nella  storia
delle relazioni internazionali, 
  Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale  fonte
di  diritto  internazionale  e  quale   mezzo   per   sviluppare   la
collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi
costituzionali e sociali, 
  Constatando che i principi del libero consenso e della  buona  fede
nonche'  le   norme   pacta   sunt   servanda   sono   universalmente
riconosciuti, 
  Affermando che le controversie relative ai trattati  devono,  cosi'
come le altre controversie internazionali, essere composte con  mezzi
pacifici  e  secondo  principi  della   giustizia   e   del   diritto
internazionale, 
  Ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le
condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del  rispetto
degli obblighi sorti dai trattati, 
  Coscienti dei principi di diritto  internazionale  contenuti  nella
Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza
dei diritti dei popoli  e  il  diritto  di  disporre  di  se  stessi,
l'eguaglianza  sovrana  e  l'indipendenza  di  tutti  gli  Stati,  la
non-ingerenza negli affari interni degli Stati, il  divieto  di  fare
uso di minacce o dell'uso della forza ed il  rispetto  universale  ed
effettivo dei diritti dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  per
tutti, 
  Convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto
dei trattati relizzati dalla presente convenzione gioveranno ai  fini
delle Nazioni  Unite  enunciati  nella  Carta,  che  sono  quelli  di
mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare  delle
relazioni  amichevoli  tra  le  Nazioni  e  di  porre  in   atto   la
collaborazione internazionale, 
  Affermando che le norme del diritto internazionale  consuetudinario
continueranno a regolare le questioni che non vengono regolate  dalle
disposizioni della presente convenzione, 
 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
          Campo di applicazione della presente convenzione 
      La presente convenzione si applica ai trattati tra Stati.