(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli  indicati  nella
convenzione. 
 
            CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORI 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari  della  presente
convenzione, 
  Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di
una piu' stretta unione fra gli Stati membri, al  fine  di  favorirne
particolarmente il progresso sociale; 
  Considerato che, nonostante  l'istituto  dell'adozione  dei  minori
esista nella legislazione di tutti gli  Stati  membri  del  Consiglio
d'Europa, esistono tuttavia in detti paesi  divergenze  sui  principi
che dovrebbero regolare l'adozione,  come  pure  differenze  relative
alla procedura ed agli effetti giuridici dell'adozione; 
  Considerato che l'accettazione di principi e di pratiche comuni  in
materia  di  adozione  dei  minori  contribuirebbe  ad  appianare  le
difficolta' causate da tali divergenze e permetterebbe  nello  stesso
tempo di favorire il benessere dei minori adottati. 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria  legislazione
conforme alle disposizioni contenute nella II  parte  della  presente
convenzione notificando  nel  contempo  al  Segretario  generale  del
Consiglio d'Europa le misure adottate a tale scopo.