(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  Ogni Parte contraente si impegna a prendere  in  considerazione  le
disposizioni enunciate nella III parte della presente  convenzione  e
se essa vi da' esecuzione o se, dopo  avervi  dato  esecuzione,  essa
cessa di dare esecuzione  ad  una  qualsiasi  di  tali  disposizioni,
dovra' darne notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.