(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nella
convenzione. 
CONVENZIONE  INTERNAZIONALE  SULL'ELIMINAZIONE  DI  OGNI   FORMA   DI
                      DISCRIMINAZIONE RAZZIALE 
 
  Gli Stati Parti della presente Convenzione, 
  Considerando che lo Statuto  delle  Nazioni  Unite  e'  basato  sui
principi della dignita' e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani,
e che tutti  gli  Stati  membri  si  sono  impegnati  ad  agire,  sia
congiuntamente    sia    separatamente    in    collaborazione    con
l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle
Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto
universale ed  effettivo  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso,  lingua  o
religione, 
  Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti  dell'uomo
proclama che tutti gli esseri umani  nascono  liberi  ed  uguali  per
dignita' e diritti e che ciascuno puo' valersi di tutti i  diritti  e
di tutte le liberta' che vi sono enunciate, senza alcuna  distinzione
di razza, colore od origine nazionale, 
  Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed
hanno  diritto  ad  una  uguale   protezione   legale   contro   ogni
discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione, 
  Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il  colonialismo
e tutte le  pratiche  segregazionistiche  e  discriminatorie  che  lo
accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano,  e
che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi  ed
ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n.  1514  [XV]
dell'Assemblea generale) ha asserito  e  proclamato  solennemente  la
necessita' di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine, 
  Considerando   che   la   Dichiarazione   delle    Nazioni    Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione  razziale  del  20
novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII]  dell'Assemblea  generale)
asserisce solennemente la necessita' di eliminare  rapidamente  tutte
le forme e tutte le manifestazioni  di  discriminazione  razziale  in
ogni parte del mondo, nonche' di assicurare  la  comprensione  ed  il
rispetto della dignita' della persona umana, 
  Convinti che  qualsiasi  dottrina  di  superiorita'  fondata  sulla
distinzione tra le  razze  e'  falsa  scientificamente,  condannabile
moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe
giustificare la  discriminazione  razziale,  ne'  in  teoria  ne'  in
pratica, 
  Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi
fondati sulla razza, il colore  o  l'origine  etnica  costituisce  un
ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni  ed  e'
suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i  popoli  nonche'
la coesistenza armoniosa degli individui che  vivono  all'interno  di
uno stesso Stato, 
  Convinti che l'esistenza di barriere razziali e' incompatibile  con
gli ideali di ogni societa' umana, 
  Allarmati dalle  manifestazioni  di  discriminazione  razziale  che
hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle  politiche  dei
governi fondate sulla superiorita' o  sull'odio  razziale,  quali  le
politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione, 
  Risoluti  ad  adottare  tutte  le  misure  necessarie  alla  rapida
eliminazione  di   ogni   forma   e   di   ogni   manifestazione   di
discriminazione razziale nonche'  a  prevenire  ed  a  combattere  le
dottrine e le pratiche  razziali  allo  scopo  di  favorire  il  buon
accordo tra le razze ed  a  costruire  una  comunita'  internazionale
libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale, 
  Ricordando la  Convenzione  sulla  discriminazione  in  materia  di
impiego e di professione adottata dall'Organizzazione  internazionale
del  lavoro  nel  1958  e  la  Convenzione  sulla  lotta  contro   la
discriminazione  in  materia  di  insegnamento  adottata   nel   1960
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura, 
  Desiderosi  di  dare  esecuzione  ai   principi   enunciati   nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni
forma di discriminazione  razziale  nonche'  di  assicurare  il  piu'
rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  1.  Nella  presente  Convenzione,  l'espressione   "discriminazione
razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore,  l'ascendenza  o  l'origine
nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di  distruggere  o
di compromettere il riconoscimento, il godimento  o  l'esercizio,  in
condizioni  di  parita',  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale  o  in
ogni altro settore della vita pubblica. 
  2.  La  presente  Convenzione  non  si  applica  alle  distinzioni,
esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da  uno
Stato parte della Convenzione a seconda  che  si  tratti  dei  propri
cittadini o dei non cittadini. 
  3. Nessuna disposizione  della  presente  Convenzione  puo'  essere
interpretata come contrastante con le disposizioni legislative  degli
Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalita',
alla cittadinanza o alla  naturalizzazione,  a  condizione  che  tali
disposizioni  non  siano  discriminatorie  nei   confronti   di   una
particolare nazionalita'. 
  4.  Le  speciali  misure  adottate  al  solo  scopo  di  assicurare
convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od  etnici  o
di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro
il godimento e l'esercizio dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure
di discriminazione razziale, a condizione tuttavia  che  tali  misure
non abbiano come risultato la conservazione di diritti  distinti  per
speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta
che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.