(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si
impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e  senza  indugio,
una politica tendente ad  eliminare  ogni  forma  di  discriminazione
razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo: 
    a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera  atti  o
pratiche di  discriminazione  razziale  verso  individui,  gruppi  di
individui od istituzioni ed a fare in modo  che  tutte  le  pubbliche
attivita'  e  le  pubbliche  istituzioni,  nazionali  e  locali,   si
uniformino a tale obbligo; 
    b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere
ed appoggiare la  discriminazione  razziale  praticata  da  qualsiasi
individuo od organizzazione; 
    c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure  per
rivedere  le  politiche  governative  nazionali  e   locali   e   per
modificare, abrogare o annullare  ogni  legge  ed  ogni  disposizione
regolamentare che abbia il risultato di creare la  discriminazione  o
perpetuarla ove esista; 
    d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze  lo  richiedono,
vietare e por fine con tutti i mezzi  piu'  opportuni,  provvedimenti
legislativi compresi,  alla  discriminazione  razziale  praticata  da
singoli individui, gruppi od organizzazioni; 
    e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra,  a  favorire  le
organizzazioni ed i movimenti  integrazionisti  multirazziali  e  gli
altri mezzi ad eliminare le  barriere  che  esistono  tra  le  razze,
nonche' a  scoraggiare  quanto  tende  a  rafforzare  la  separazione
razziale. 
  2. Gli  Stati  contraenti,  se  le  circostanze  lo  richiederanno,
adotteranno delle  speciali  e  concrete  misure  in  campo  sociale,
economico, culturale o altro,  allo  scopo  di  assicurare  nel  modo
dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi  razziali  o  di
individui  appartenenti  a  tali  gruppi  per  garantire   loro,   in
condizioni di parita', il pieno esercizio  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun
caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali  o  distinti  per
speciali gruppi razziali, una volta che  siano  stati  raggiunti  gli
obiettivi che si erano prefissi.