ARTICOLO 4. Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivita' di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita' di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonche' a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita'; c) A non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne' alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.