(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  Gli  Stati  contraenti   condannano   ogni   propaganda   ed   ogni
organizzazione che s'ispiri a  concetti  ed  a  teorie  basate  sulla
superiorita' di una razza o di un gruppo di  individui  di  un  certo
colore  o  di  una  certa  origine  etnica,  o  che   pretendano   di
giustificare  o  di  incoraggiare   ogni   forma   di   odio   e   di
discriminazione razziale, e si impegnano ad  adottare  immediatamente
misure  efficaci  per  eliminare  ogni  incitamento   ad   una   tale
discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto,  a  tale
scopo, dei principi  formulati  nella  Dichiarazione  universale  dei
diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5
della presente Convenzione, ed in particolare: 
    a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione  di
idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento
alla discriminazione razziale, nonche'  ogni  atto  di  violenza,  od
incitamento a tali  atti  diretti  contro  ogni  razza  o  gruppo  di
individui di colore diverso o di diversa origine  etnica,  come  ogni
aiuto  apportato  ad  attivita'   razzistiche,   compreso   il   loro
finanziamento; 
    b) A dichiarare illegali ed a  vietare  le  organizzazioni  e  le
attivita' di propaganda organizzate ed ogni altro tipo  di  attivita'
di propaganda  che  incitino  alla  discriminazione  razziale  e  che
l'incoraggino, nonche' a dichiarare reato  punibile  dalla  legge  la
partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita'; 
    c) A non  permettere  ne'  alle  pubbliche  autorita',  ne'  alle
pubbliche  istituzioni,   nazionali   o   locali,   l'incitamento   o
l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.