(Convenzione-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla
propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi
davanti ai tribunali nazionali ed agli altri  organismi  dello  Stato
competenti, per tutti  gli  atti  di  discriminazione  razziale  che,
contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero  i  diritti
individuali e le liberta' fondamentali nonche' il diritto di chiedere
a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed  adeguata  riparazione
per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di
una tale discriminazione.