(Convenzione-art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
 
  1. Ogni Parte contraente adottera' le necessarie  misure  affinche'
siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora  e
della fauna selvatiche e degli  habitats  naturali,  con  particolare
riguardo alle specie in  pericolo  di  estinzione  e  vulnerabili,  e
soprattutto alle specie endemiche nonche' agli  habitats  minacciati,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 
  2. Ogni Parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica
di pianificazione e di sviluppo e dei  suoi  provvedimenti  di  lotta
contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della  flora  e
della fauna selvatiche. 
  3.  Ogni  Parte  contraente  promuovera'  l'educazione  nonche'  la
divulgazione di informazioni di carattere generale  sulla  necessita'
di conservare le specie di flora e di  fauna  selvatiche  ed  i  loro
habitats.