(Regolamento - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
regolamento. 
 
 
             Per l'applicazione del presente Regolamento 
 
                               Art. 1 
 
  "Amministrazione sanitaria" indica l'autorita'  statale  competente
sul complesso  del  territorio  nazionale  al  quale  si  applica  il
presente  Regolamento  per  assicurarvi  l'esecuzione  delle   misure
sanitarie ivi previste. 
    "Aeromobile" indica un aeromobile che compie un viaggio 
  internazionale. 
    "Aeroporto" indica ogni aeroporto designato dallo Stato membro, 
  sul cui territorio e' ubicato, quale scalo di arrivo o partenza del
traffico aereo internazionale. 
    "Arrivo" di una nave, di un aeromobile, di un treno o di un 
  veicolo stradale significa: 
    a) nel caso di una nave, l'arrivo in un porto; 
    b) nel caso di un aeromobile, l'arrivo in un aeroporto; 
    c) nel caso di una imbarcazione adibita alla navigazione interna,
l'arrivo sia in un porto, sia in un posto di  frontiera,  secondo  le
condizioni  geografiche  e  secondo  le  convenzioni  o  gli  accordi
conclusi fra gli  Stati  interessati,  conformemente  all'art.  98  o
secondo le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio d'arrivo; 
    d) nel caso di un treno e di un veicolo stradale, l'arrivo ad  un
posto di frontiera. 
    "Autorita'    sanitaria"    indica    l'autorita'    direttamente
responsabile, sul territorio di propria competenza, dell'applicazione
delle  appropriate  misure  sanitarie  che  il  presente  Regolamento
permette o prescrive. 
  "Bagagli" indica gli effetti personali di un viaggiatore  o  di  un
membro dell'equipaggio. 
  "Caso importato" indica una persona infetta che arrivi nel corso di
un viaggio internazionale. 
  "Caso trasferito" indica una persona infetta  che  abbia  contratto
l'infezione in un'altra zona che dipenda dalla stessa amministrazione
sanitaria. 
  "Certificato  valido",  riferito  alla  vaccinazione,   indica   un
certificato  conforme  alle  norme  ed  ai  modelli  previsti   nelle
appendici 2, 3 e 4. 
  "Container" indica un contenitore per il trasporto: 
    a)  con  caratteristiche  di   durata   e   che   sia,   percio',
sufficientemente resistente da permetterne l'uso ripetuto; 
    b) particolarmente  concepito  per  facilitare  il  trasporto  di
merci, da parte di uno o piu' mezzi di trasporto, tale da evitare  la
rottura delle merci; 
    c) munito di dispositivi che lo rendano facile da maneggiare,  in
particolare al momento del suo trasbordo da un mezzo di trasporto  ad
un altro; 
    d) concepito in modo da essere facilmente riempito e svuotato. 
  Il termine container non comprende ne' gli imballaggi usuali, ne' i
veicoli; 
  "Disinsettazione" indica l'operazione destinata  ad  eliminare  gli
insetti vettori di malattie umane presenti  nelle  navi,  aeromobili,
treni, veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o container; 
  "Nebulizzatore" indica un diffusore  contenente  una  soluzione  di
insetticida sotto pressione che produce un aerosol quando la  valvola
e' aperta; 
  "Direttore    Generale"    indica     il     Direttore     Generale
dell'Organizzazione; 
  "Epidemia" indica la  diffusione  di  una  malattia  sottoposta  al
presente Regolamento a  seguito  del  ripetersi  dei  casi  di  detta
malattia in una zona; 
  "Equipaggio"  indica  il  personale  in  servizio  su   una   nave,
aeromobile, treno, veicolo stradale, o altro mezzo di trasporto; 
  "Indice  di  Aedes  aegypti"  indica  il  rapporto,   espresso   in
percentuale, tra il numero di abitazioni di  una  zona  delimitata  e
circoscritta, ove sono stati effettivamente trovati depositi di larve
di Aedes aegypti, sia nei locali che sui  terreni  circostanti  e  il
numero complessivo delle abitazioni esaminate in tale zona; 
  "Isolamento", quando il termine e' applicato ad una persona o ad un
gruppo di persone, indica l'allontanamento di tale persona o di  tale
gruppo  da  tutte  le  altre  persone,  ad  eccezione  del  personale
sanitario  di  assistenza,  in  maniera  da  evitare  la   diffusione
dell'infezione; 
  "Giorno" indica un intervallo di ventiquattro ore; 
  "Libera pratica"  significa,  per  una  nave,  l'autorizzazione  ad
entrare in un porto ed a  procedere  allo  sbarco  ed  a  ogni  altra
operazione; per un aeromobile, l'autorizzazione, dopo  l'atterraggio,
a procedere allo sbarco ed a ogni altra operazione; 
  "Malattie  sottoposte  al  Regolamento"  (malattie   quarantenarie)
indicano il colera, ivi compreso il colera El Tor, la febbre  gialla,
la peste ed il vaiolo minore (alastrim); 
  "Nave"  indica  una  imbarcazione  marittima  od  una  imbarcazione
adibita  alla  navigazione   interna,   che   effettui   un   viaggio
internazionale; 
  "Organizzazione" indica l'organizzazione mondiale della sanita'; 
  "Persona infetta" indica una persona che presenta  sintomi  di  una
delle  malattie   sottoposte   al   presente   Regolamento   o   che,
successivamente, risulti essere stata nel periodo di  incubazione  di
una di queste malattie; 
  "Porto" indica un  porto  marittimo  o  un  porto  del  sistema  di
navigazione interno; 
  "Quarantena (in)" indica la condizione o la situazione di una nave,
aeromobile, treno, veicolo  stradale,  altro  mezzo  di  trasporto  o
container nel periodo in cui un'autorita' sanitaria applica nei  suoi
confronti le misure atte a prevenire la diffusione  di  malattie,  di
focolai di malattie o di vettori di malattie; 
  "Sospetto" indica una persona che l'autorita' sanitaria ritiene sia
stata esposta al pericolo di contagio di una malattia  sottoposta  al
presente Regolamento e che essa ritiene  suscettibile  di  diffondere
tale malattia; 
  "Visita medica" comprende la visita  e  l'ispezione  di  una  nave,
aeromobile, treno, veicolo  stradale,  altro  mezzo  di  trasporto  o
container nonche' l'esame preliminare delle persone, unitamente  alla
verifica  di  validita'  dei  certificati  di  vaccinazione,  ma  non
comprende l'ispezione periodica di una nave  per  determinare  se  si
debba procedere o meno alla derattizzazione. 
  "Volo (in corso di)" indica il lasso di tempo che trascorre fra  la
chiusura  dei  portelli  prima  del  decollo  e  la   loro   apertura
all'arrivo; 
  "Viaggio internazionale" significa: 
    a) nel caso di una nave o di un aeromobile, un viaggio tra  porti
o aeroporti situati nei territori di piu' Stati, od  un  viaggio  tra
porto od aeroporti situati nel o nei territori di uno  stesso  Stato,
se la detta nave od aeromobile entra in rapporti con il territorio di
un altro Stato nel corso del suo viaggio,  ma  solamente  per  quanto
attiene a tali rapporti; 
    b) nel caso di una persona, un viaggio  che  comporti  l'ingresso
nel territorio di uno Stato, diverso dal territorio  dello  Stato  in
cui tale viaggio ha avuto inizio; 
  "Zona di transito diretto" indica  una  zona  speciale  nell'ambito
aeroportuale  o  collegata  ad   esso,   autorizzata   dall'autorita'
sanitaria competente e sottoposta al suo diretto controllo, destinata
a facilitare il  traffico  in  transito  diretto;  essa  permette  in
particolare  di  assicurare  l'isolamento,  durante  le  soste,   dei
viaggiatori  e  degli  equipaggi  senza  che  questi  possano  uscire
dall'aeroporto; 
  "Zona infetta" indica una zona delimitata, sulla  base  di  criteri
epidemiologici,  dall'Amministrazione  sanitaria  che   denuncia   la
presenza di una malattia sul proprio  territorio  non  corrispondente
necessariamente ai confini amministrativi. E' costituita dalla  parte
del suo territorio che, tenendo  conto  delle  caratteristiche  della
popolazione (densita', mobilita) e del potenziale dei vettori  e  dei
serbatoi animali, offre condizioni favorevoli alla trasmissione della
malattia.