(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  Gli Stati parte condannano la discriminazione nei  confronti  della
donna in ogni sua forma, convengono di  perseguire,  con  ogni  mezzo
appropriato e senza indugio, una politica tendente  ad  eliminare  la
discriminazione nei confronti della  donna  e,  a  questo  scopo,  si
impegnano a: 
    a) iscrivere nella loro Costituzione nazionale, o in  ogni  altra
disposizione legislativa appropriata, il  principio  dell'uguaglianza
tra uomo e donna, se questo non e' ancora stato  fatto,  e  garantire
per  mezzo  della  legge,  o  con  ogni  altro   mezzo   appropriato,
l'applicazione effettiva del suddetto principio; 
    b) adottare tutte  le  misure  legislative  e  ogni  altro  mezzo
adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni  tendenti  a  proibire
ogni discriminazione nei confronti delle donne; 
    c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su
un piede di parita' con gli uomini al fine di garantire, attraverso i
tribunali  nazionali   competenti   ed   altre   istanze   pubbliche,
l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; 
    d) astenersi da qualsiasi  atto  o  pratica  discriminatoria  nei
confronti della donna ed agire in maniera  da  indurre  autorita'  ed
enti pubblici a conformarsi a tale obbligo; 
    e)   prendere   ogni   misura   adeguata   per   eliminare,    la
discriminazione praticata  nei  confronti  della  donna  da  persone,
organizzazioni o enti di ogni tipo; 
    f) prendere ogni misura adeguata,  comprese  le  disposizioni  di
legge,  per  modificare  o   abrogare   ogni   legge,   disposizione,
regolamento, consuetudine o pratica che  costituisca  discriminazione
nei confronti della donna; 
    g)  abrogare  tutte  le  disposizioni  penali  che  costituiscono
discriminazione nei confronti della donna.