ARTICOLO 2. Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a: a) iscrivere nella loro Costituzione nazionale, o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non e' ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio; b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parita' con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorita' ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo; e) prendere ogni misura adeguata per eliminare, la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.