(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
 
  Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi
politico, sociale,  economico  e  culturale,  ogni  misura  adeguata,
incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare  il  pieno
sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di
piena parita' con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali.