ARTICOLO 3. Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di piena parita' con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.