(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali,
tendenti  ad  accelerare  il  processo  di  instaurazione  di   fatto
dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non  e'  considerato  atto
discriminatorio, secondo la definizione della  presente  Convenzione,
ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali  o
distinte; suddette misure  devono  essere  abrogate  non  appena  gli
obiettivi  in  materia  di  uguaglianza,   di   opportunita'   e   di
trattamento, siano raggiunti. 
  2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese  le
misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere  la
maternita' non e' considerato un atto discriminatorio.