(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata: 
    a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di  comportamento
socio-culturale  degli  uomini  e  delle  donne  e  giungere  ad  una
eliminazione dei pregiudizi e delle  pratiche  consuetudinarie  o  di
altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorita'  o
della superiorita' dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea  di  ruoli
stereotipati degli uomini e delle donne; 
    b) al fine di far si che l'educazione familiare contribuisca alla
comprensione del fatto che la maternita' e' una  funzione  sociale  e
che uomini  e  donne  hanno  responsabilita'  comuni  nella  cura  di
allevare i figli e di assicurare il loro  sviluppo,  restando  inteso
che  l'interesse  dei  figli  e'  in  ogni  caso  la   considerazione
principale.