Art. 2. Il Provveditorato generale dello Stato si riserva di eseguire le prove chimiche, meccaniche e microscopiche che riterra' opportuno per accertare che la carta fornita corrisponda in tutto ai requisiti prescritti. Per i metodi di prova e relative tolleranze saranno tenute presenti le norme previste dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 nonche' dal decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 173, riguardante "l'approvazione del capitolato tipo per la fornitura di prodotti cartari".