(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   Il  Provveditorato  generale dello Stato si riserva di eseguire le
prove chimiche, meccaniche e microscopiche che riterra' opportuno per
accertare  che  la  carta  fornita  corrisponda in tutto ai requisiti
prescritti. Per i metodi  di  prova  e  relative  tolleranze  saranno
tenute  presenti le norme previste dal decreto ministeriale di cui al
precedente art. 1 nonche' dal decreto ministeriale 9 marzo  1987,  n.
173, riguardante "l'approvazione del capitolato tipo per la fornitura
di prodotti cartari".