ARTICOLO 2 FUNZIONI 1. Al fine di attuare i suoi scopi, la Banca avra' le seguenti funzioni: (a) assistere i membri regionali nel coordinamento dei loro programmi di sviluppo al fine di raggiungere un migliore impiego delle loro risorse, rendendo le loro economie maggiormente complementari e promuovendo l'ordinata espansione del loro commercio internazionale, in particolare l'interscambio inter-regionale; (b) mobilitare, all'interno della regione ed al suo esterno, risorse finanziarie addizionali per lo sviluppo della regione; (c) finanziare progetti e programmi che contribuiscano allo sviluppo della regione o di uno qualsiasi dei membri della stessa; (d) fornire un'adeguata assistenza tecnica ai propri membri regionali, in particolare effettuando o commissionando studi di pre-investimento e fornendo assistenza nell'identificazione e preparazione di proposte di progetto; (e) promuovere investimenti pubblici e privati in progetti di sviluppo aiutando, tra l'altro, gli istituti finanziari della regione ed appoggiando la creazione di consorzi; (f) cooperare ed assistere altri sforzi regionali intesi a promuovere istituti finanziari regionali e a controllo locale ed un mercato regionale per i crediti di risparmio; (g) stimolare ed incoraggiare lo sviluppo di mercati di capitali in seno alla regione; e (h) intraprendere o promuovere ogni altra attivita' che possa far progredire i propri scopi. 2. La Banca cooperera', ove opportuno, con organizzazioni nazionali, regionali o internazionali o altri enti interessati allo sviluppo della regione.