ARTICOLO 3 PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO 1. La partecipazione in qualita' di membro della Banca sara' aperta a: (a) tutti gli Stati e Territori della regione; e (b) Stati non-regionali che siano membri delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. 2. Diverranno membri della Banca gli Stati ed i Territori elencati nell'allegato A del presente Accordo i cui Governi firmeranno il presente Accordo, conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 62 e lo ratificheranno o accetteranno conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 63. 3. Quegli Stati e quei Territori che abbiano ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo diritto a diventare membri della Banca e non lo diventino conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, potranno essere ammessi in qualita' di membri in base a quei termini e quelle condizioni che la Banca determinera' con voto di non meno dei due terzi del numero totale dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri e aderendo al presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 dell'Articolo 63. 4. Ai fini degli Articoli 26, 32 e 65, gli ultimi quattro Territori elencati nella Categoria A dell'Allegato A al presente Accordo verranno considerati come un singolo membro della Banca.