(Convenzione-art. 1)
Gli Stati parte alla presente Convenzione, 
Considerado che, in confornita' ai  principi  enunciati  nella  Carta
delle  Nazioni  Unite,  il  riconoscimento  dei  diritti  uguali   ed
inalienabili di tutti i membri della famiglia umana e' il  fondamento
della liberta', della giustizia e della pace nel mondo, 
Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignita'  inerente  alla
persona umana, 
Considerando che gli  Stati  sono  tenuti,  in  base  alla  Carta,  e
segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto  universale
ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, 
Tenendo conto dell'articolo  5  della  Dichiarazione  universale  dei
diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici che  prescrivono  entrambe  che  nessuna
persona venga sottoposta alla  tortura,  ne'  a  pene  o  trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, 
Tenendo conto altresi' della Dichiarazione sulla protezione di  tutte
le persone contro la tortura ed altre  pene  o  trattamenti  crudeli,
inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9  dicembre
1975, 
Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura  e
le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel  mondo
intero, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                            Articolo primo 
1. Ai fini della presente convenzione, il  termine  'tortura'  indica
qualsiasi atto mediante il quale sono  intenzionalmente  inflitti  ad
una persona dolore o sofferenze forti, fisiche  o  mentali,  al  fine
segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona  informazioni
o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha
commesso, o e' sospettata aver commesso,  di  intimonirla  o  di  far
pressione su di lei o di intimonire o di far pressione su  una  terza
persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi  forma  di
discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano  inflitte  da
un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che  agisca
a titolo ufficiale, o su sua  istigazione,  o  con  il  suo  consenso
espresso o tacito. Tale termine non  si  estende  al  dolore  o  alle
sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a 
tali sanzioni o da esse cagionate 
2.  Tale  articolo  non  reca  pregiudizio  a   qualsiasi   strumento
internazionale o a qualsiasi legge nazionale  che  contenga  o  possa
contenere disposizioni di piu' vasta portata.