(Convenzione-art. 9)
                              Articolo 9
1.  Gli  Stati  parte  prestano  l'assistenza  giudiziaria piu' vasta
possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di
cui  all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di
tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai
fini della procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo
1  del  presente  articolo,  in  conformita'  ad  ogni  trattato   di
assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.