(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di  discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione
che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua eta  e  del  suo  grado  di
maturita. 
2. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo  la  possibilita'
di essere ascoltato in ogni procedura  giudiziaria  o  amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura
della legislazione nazionale;