(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla  liberta'
di pensiero, di coscienza e di religione. 
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il  dovere  dei  genitori
oppure, se del  caso,  dei  rappresentanti  legali  del  bambino,  di
guidare quest'ultimo nello esercizio  del  summenzionato  diritto  in
maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita. 
3. La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo'
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte  dalla  legge,
necessarie  ai  fini  del  mantenimento  della  sicurezza   pubblica,
dell'ordine pubblico, della  sanita'  e  della  moralita'  pubbliche,
oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo.