Articolo 16 1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.