(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
Gli Stati parti riconoscono l'importanza  della  funzione  esercitata
dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo  possa  accedere  ad
una informazione ed a materiali provenienti  da  fonti  nazionali  ed
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il  suo
benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli stati parti: 
a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che
hanno  una  utilita'  sociale  e  culturale  per   il   fanciullo   e
corrispondono allo spirito dell'articolo 29; 
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di  produrre,
di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di  questo  tipo
proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali; 
c)  Incoraggiano  la  produzione  e  la  diffusione  di   libri   per
l'infanzia; 
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo  delle
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o  appartenenti  ad  un
gruppo no minoritario; 
e)  favoriscono  l'elaborazione  di  principi  direttivi  appropriati
destinati  a  proteggere  il  fanciullo  dalle  informazioni  e   dai
materiali che nuocciono al  suo  benessere  in  considerazione  delle
disposizioni degli articoli 13 e 18.