(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
1. Gli Stati parti si impegnano  a  rispettare  i  diritti  enunciati
nella presente Convenzione ed a  garantirli  ad  ogni  fanciullo  che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione  di  sorta  ed  a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso,  di
lingua, di religione, di opinione politica o altra  del  fanciullo  o
dei  suoi  genitori  o  rappresentanti  legali,  dalla  loro  origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; 
2.  Gli  Stati  parti  adottano  tutti  i  provvedimenti  appropriati
affinche' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni  forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla  condizione  sociale,
dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori,
dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.