(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
1. Ogni fanciullo  il  quale  e'  temporaneamente  o  definitivamente
privato del  suo  ambiente  familiare  oppure  che  non  puo'  essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse,  ha  diritto  ad
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 
2. Gli Stati parti prevedono  per  questo  fanciullo  una  protezione
sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale. 
3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per
mezzo  di  una  famiglia,  della   kafalah   di   diritto   islamico,
dell'adozione o  in  caso  di  necessita',  del  collocamento  in  un
adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una  selezione  tra
queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una
certa continuita' nell'educazione del fanciullo,  nonche'  della  sua
origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.