(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinche' un fanciullo il
quale  cerca  di  ottenere  lo  statuto  di  rifugiato,   oppure   e'
considerato come rifugiato ai sensi delle regole  e  delle  procedure
del  diritto  internazionale  o   nazionale   applicabile,   solo   o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra  persona,  possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie
per consentirgli di usufruire dei diritti che gli  sono  riconosciuti
dalla presente Convenzione e  dagli  altri  strumenti  internazionali
relativi ai diritti dell'uomo o di natura  umanitaria  di  cui  detti
Stati sono parti. 
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano,  a  seconda  di  come  lo
giudichino    necessario,    a    tutti    gli    sforzi     compiuti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  e  le  altre  organizzazioni
intergovernative o non governative  competenti  che  collaborano  con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per  proteggere  ed  aiutare  i
fanciulli che si  trovano  in  tale  situazione  e  per  ricercare  i
genitori o altri fami liari di ogni fanciullo rifugiato  al  fine  di
ottenere le  informazioni  necessarie  per  ricongiungerlo  alla  sua
famiglia.  Se  il  padre,  la  madre  o  ogni  altro  familiare  sono
irreperibili,  al  fanciullo  sara'  concessa,  secondo  i   principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di  quella
di  ogni  altro  fanciullo  definitivamente  oppure   temporaneamente
privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.