(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di  ogni  fanciullo  ad  un
livello di vita sufficiente per consentire il  suo  sviluppo  fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale. 
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento  del
fanciullo la responsabilita'  fondamentale  di  assicurare,  entro  i
limiti delle loro  possibilita'  e  dei  loro  mezzi  finanziari,  le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione
delle condizioni nazionali e compatibilmente con i  loro  mezzi,  per
aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del  fanciullo
di attuare questo diritto ed offrono, se  del  caso,  una  assistenza
materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio. 
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento  al  fine  di
provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso
i  suoi  genitori  o  altre  persone   aventi   una   responsabilita'
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero.  In
particolare, per tener conto dei casi in cui la  persona  che  ha  un
responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo vive  in  uno
Stato diverso da quello del fanciullo, gli  Stati  parti  favoriscono
l'adesione ad accordi internazionali oppure la  conclusione  di  tali
accordi, nonche' l'adozione di ogni altra intesa appropriata.