(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
1. Gli Stati parti convengono che  l'educazione  del  fanciullo  deve
avere come finalita': 
a) di favorire lo sviluppo della personalita' del  fanciullo  nonche'
lo sviluppo delle sue facolta'  e  delle  sue  attitudini  mentali  e
fisiche, in tutta la loro potenzialita'; 
b) di inculcare al fanciullo il  rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali e dei  principi  consacrati  nella  Carta
delle Nazioni Unite; 
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua
identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali,  nonche'  il
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese  di
cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua; 
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita'  della  vita
in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di  pace,  di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e  di  amicizia  tra  tutti  i
popoli e gruppi etnici, nazionali e  religiosi,  con  le  persone  di
origine autoc tona; 
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. 
2. Nessuna disposizione del  presente  articolo  o  dell'articolo  28
sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle  persone
fisiche o morali di creare e di  dirigere  istituzioni  didattiche  a
condizione che i principi  enunciati  al  paragrafo  1  del  presente
articolo siano  rispettati  e  che  l'educazione  impartita  in  tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.